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BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A.
TITOLO I°
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA
Art.1 Denominazione -
E costituita una Società per Azioni denominata Basso Lambro Impianti S.p.A..
Art.2 Sede -
La Società ha sede in Comune di S.Angelo Lodigiano (Lo).
La Società avrà facoltà di istituire, modificare, sopprimere, in Italia e allestero, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere, nonché di sopprimere quelle esistenti.
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.
Art.3 Durata -
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050: essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con losservanza delle disposizioni di legge in tale momento vigenti.
Art.4 - Oggetto Sociale -
La Società ha per oggetto la proprietà e lamministrazione di beni, reti ed altri impianti, destinati ai pubblici servizi di competenza degli Enti Locali a norma della legislazione vigente, in particolare destinati al Servizio Idrico Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nonché la gestione di altri impianti e reti di proprietà di terzi.
La società potrà inoltre gestire ed erogare direttamente ogni Servizio Pubblico Locale su concessione di Comuni, loro Società o Consorzi, di Enti Pubblici, ovvero servizi privati per conto e su incarico di privati sia in Italia che allestero.
Rientrano comunque nelloggetto sociale, anche svolte nei confronti ed a favore di società controllate e/o partecipate:
a) la progettazione, la realizzazione, lorganizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o comunque funzionali, ovvero correlati alle attività di cui sopra;
b) lacquisizione, la sperimentazione e lapplicazione di nuove tecnologie afferenti le attività della società ed i suoi beni;
La società potrà svolgere ogni altra competenza ed attività connessa allamministrazione dei beni di cui sopra, ovvero alla gestione di servizi avuti in concessione e/o comunque svolti, con la finalità sempre di garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche concedenti e dei privati committenti.
La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, può assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio oggetto, istituire e/o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali, ovvero a società di scopo, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, tecniche e/o finanziarie, ritenute necessarie, od anche solo opportune, ivi compreso il rilascio di garanzie a terzi, o a favore di terzi, potendo svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini del perseguimento delloggetto sociale.
La società potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dallorgano amministrativo necessarie od utili al conseguimento delloggetto sociale; potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia sia per debiti propri che di società controllate o collegate; potrà contrarre mutui fondiari o ipotecari e concedere ipoteche su immobili. Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, lesercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, delle attività di cui alla legge 02.01.1991, n.1, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.
TITOLO II°
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CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI
Art.5 - Capitale Sociale Azioni
Il Capitale sociale è di 16.778.700,00 (sedicimilionisettecentosettantottomilasettecento Euro/00), diviso in n. 167.787 azioni con valore nominale di _.100,00 (cento Euro) ciascuna.
Le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.
Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dellassemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti, nonché con lemissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi.
Lassemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla Legge e con il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Lassemblea potrà deliberare di costituire o partecipare ad apposite società di scopo sussidiarie per singoli settori e/o per singole funzioni o servizi, con tutte le eventuali modifiche del capitale sociale che si rendessero opportune o necessarie, nonché con tutte le condizioni ed i relativi vincoli da determinarsi da parte dellassemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.
La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.
Art.6 - Versamento del capitale sociale -
I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, saranno tenuti comunque a corrispondere alla Società un interesse moratorio, nella misura del 4 % in più del tasso legale, fermo lart.2344 C.C..
Art.7- Trasferimenti: diritto dopzione, prelazione e gradimento in caso di trasferimento di azioni -
Le azioni ed i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili, sono trasferibili con i limiti di cui ai successivi commi.
In ogni caso di trasferimento il diritto di opzione spetta agli altri soci.
Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata R.R., la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli, il nominativo dei proposti cessionari, nonché loggetto della loro attività e le esperienze ed i requisiti delle stesse rispetto alle attività di cui alloggetto sociale.
Il Presidente dovrà nel più breve tempo possibile convocare lAssemblea che dovrà deliberare lesplicito benestare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto, nonché lo specifico gradimento sul proposto cessionario: leventuale non gradimento deve essere motivato.
A seguito di tale benestare, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R., lintendimento dellalienante a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente.
I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Presidente, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata di comunicazione.
Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni e/o i titoli posti in vendita saranno fra essi ripartiti in proporzione alle azioni da loro possedute.
TITOLO III°
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ASSEMBLEA
Art.8 Composizione e convocazione dellAssemblea -
LAssemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.
LAssemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta luniversalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
LAssemblea è ordinaria o straordinaria.
LAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio dAmministrazione, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo delladunanza, da pubblicarsi nelle forme e nei termini di Legge.
Lavviso deve indicare la data per leventuale seconda convocazione dellAssemblea, in giorno diverso rispetto alla prima.
Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato lintero capitale sociale e vi intervengano tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Consiglio di Amministrazione convoca lAssemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione entro 20 (venti) giorni quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.
LAssemblea ordinaria per lapprovazione del bilancio dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dellesercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedessero, tale termine, ai sensi dellultimo comma dellart.2364 del Codice Civile, potrà essere prorogato, da parte dal Consiglio di Amministrazione, fino a 6 (sei) mesi dalla chiusura dellesercizio sociale.
Art.9 Partecipazione/rappresentanza nellAssemblea
Possono intervenire allAssemblea gli azionisti che hanno depositato le proprie azioni almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per lAssemblea nei modi stabiliti dalla convocazione.
LAssemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente ogni variazione inerente le persone che li rappresentano: in difetto, lAssemblea è validamente composta con le persone in precedenza indicate: è esclusa la possibilità di frazionare la delega. Possono partecipare allassemblea a titolo consultivo gli Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale.
Per la partecipazione allAssemblea si applica lart.2372 C.C.
Art.10 - Presidenza dellAssemblea -
LAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano in età degli Amministratori presenti: in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dallAssemblea stessa.
Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.
Nei casi previsti dalla Legge, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.
Art.11 - Attribuzioni e poteri dellAssemblea -
LAssemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.
Inoltre lAssemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai piani di investimento e finanziari;
b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da n. 3 sino a n. 7, ivi compreso il Presidente;
c) nomina il Presidente e gli altri Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone le rispettive indennità ed i compensi ai sensi dellart.2389, c.I^, Codice Civile;
d) nomina il Collegio Sindacale in conformità allart.21;
e) delibera lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;
f) approva le modifiche dello Statuto;
g) approva il bilancio annuale;
h) determina il limite entro il quale il Consiglio dAmministrazione può esercitare i propri poteri;
i) approva lemissione di obbligazioni;
j) delibera la costituzione, e/o la partecipazione, di società di scopo.
Art.12 - Processo verbale -
Le deliberazioni dellAssemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio per lAssemblea straordinaria.
Art.13 - Validità della costituzione e delle deliberazioni
Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.
TITOLO IV°
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AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art.14 - Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione -
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 7 Consiglieri, ivi compreso il Presidente: il numero dei Consiglieri è determinato dallAssemblea prima di procedere alla nomina, ma il primo Consiglio sarà composto di n. 7 Consiglieri compreso il Presidente.
La nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione è effettuata dallAssemblea su designazione dei soci, proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza, con votazione palese.
Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinunzia, revoca o decadenza dei suddetti Consiglieri di Amministrazione.
Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti per lelezione alla carica di Consigliere Comunale e Provinciale, non essere Sindaco, Presidente di Provincia o componente della Giunta Provinciale, nonché devono possedere specifica competenza tecnica ed amministrativa inerente loggetto sociale (art.4).
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, deve eleggere il Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Direttore Generale, definendone le funzioni ed i poteri.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, nonché un Comitato Esecutivo, determinandone i rispettivi compiti e funzioni.
Il Presidente può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Segretario.
Art.15 - Venir meno dei Consiglieri durante lesercizio
Se nel corso dellesercizio venissero a mancare -per dimissioni, revoca, od altra causa- uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dellart. 2386 C.C.
Ove venisse meno contemporaneamente più della metà degli Amministratori, lintero Consiglio si intenderà decaduto, ed i Consiglieri rimasti convocheranno lAssemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Art.16 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione -
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno 4 (quattro) giorni prima delladunanza, comunicata nelle forme opportune ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della riunione, comunicata nelle forme opportune ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.
Art.17 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.
Art.18 - Attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione -
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite tutte le più ampie facoltà e poteri, sia per lordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società; esso può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per lattuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per Legge e per Statuto spettano esclusivamente allAssemblea.
In particolare compete tra laltro al Consiglio di Amministrazione:
a) la nomina, nella sua prima seduta, del Vice Presidente;
b) la nomina di uno o più Amministratori Delegati e del Comitato Esecutivo, con la determinazione delle rispettive funzioni e poteri;
c) la nomina del Direttore Generale con la determinazione delle funzioni;
d) la formulazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive degli azionisti;
e) la proposta allAssemblea di modifiche dello Statuto;
f) la determinazione dei piani di investimento;
g) la proposta allAssemblea del bilancio annuale;
h) la proposta allAssemblea di prestiti obbligazionari, e poi lemissione;
i) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, purché dette società siano deliberate dallAssemblea in conformità alloggetto sociale;
l) la decisione sui contratti di particolare rilevanza economica e finanziaria, nonché la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti, ferme in ogni caso le competenze a norma delle Leggi vigenti;
m) lacquisto, la vendita o la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare e reale;
n) i contratti di affitto ultranovennali;
o) la stipula di convenzioni e di concessioni con Enti Pubblici e Privati;
p) la iscrizione di ipoteche sui beni della Società;
q) la promozione di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
r) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità;
Art.19 - Rimborso spese e compensi -
Ai Consiglieri spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per ragioni dufficio.
LAssemblea determina un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione, e può assegnare agli stessi un gettone di presenza.
Art.20 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione -
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, con luso della firma sociale sia di fronte ai terzi, che in giudizio.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) sovraintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sullesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) promuovere, su indicazione del Consiglio, le iniziative per assicurare lintegrazione ed il proficuo confronto dellattività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali dei Comuni ove la stessa opera, oltre che con Enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dellutenza e della cittadinanza;
d) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nellinteresse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dalladozione.
Il Vice Presidente sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.
TITOLO V°
(torna a capo)
COLLEGIO SINDACALE
Art.21 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale -
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci Supplenti.
I Sindaci durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.
La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti sarà effettuata dallAssemblea su designazione dei soci.
Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinunzia, revoca o decadenza dei Sindaci.
LAssemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci Effettivi secondo le Tariffe Professionali vigenti.
TITOLO VI°
(torna a capo)
BILANCIO ED UTILI
Art.22 - Esercizio sociale e bilancio -
Lesercizio sociale ha inizio il 1^ gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sullandamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed allapprovazione dellAssemblea dei soci.
Art.23 - Riparto degli utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:
a) una quota - non inferiore al 5%, e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
b) una quota pari almeno al 25% verrà accantonata ad uno specifico Fondo investimenti e sviluppo e non verrà ripartita tra i soci;
c) lutile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dallAssemblea dei soci.
Art.24 - Revisione e certificazione dei bilanci consuntivi -
I bilanci della Società potranno essere certificati da una società di revisione contabile iscritta allapposito Albo istituito ai sensi di legge.
In tale caso la scelta della società, cui affidare la certificazione dei bilanci della Società, verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione, e deliberata dallAssemblea.
Art.25 - Scioglimento della Società -
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, lAssemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori.
Art.26 Disposizione generale e finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti.
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